IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con regio decreto 4 novembe 1926, n.  2280  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modifiche ed aggiornamenti;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli articoli
6 e 16;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche di questa Universita', riguardante il corso  di
laurea in scienze politiche;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nella sua riunione del 6 febbraio 1990;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Milano, approvato e
modificato con i decreti  citati  nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come di seguito indicato.
  La  prima  frase  del  penultimo comma dell'art. 13, concernente il
numero dei  corsi  che  lo  studente  deve  seguire,  superandone  il
relativo  esame,  per  essere  ammesso all'esame per il conseguimento
della laurea in scienze politiche, e' cosi' riformulata:
  "Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea lo studente deve avere
seguito i corsi e superato gli  esami  relativi  ad  almeno  ventidue
insegnamenti annuali ed, inoltre, relativi a due lingue straniere".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 20 aprile 1990
                                               Il rettore: MANTEGAZZA